Cassa integrazione in deroga
NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
La Cassa di integrazione salariale in deroga è a favore delle imprese che non possono ricorrere agli ammortizzatori ordinari, a beneficio dei lavoratori subordinati il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso in tutto o in parte, o a cui sia stato ridotto l’orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze restrittive anti Covid-19. Vi accedono anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi, mentre sono esclusi i datori di lavoro domestici. In caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa, possono accedere agli ammortizzatori anche i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato.
La cassa integrazione in deroga prevista dall’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia"), convertito in L. 24 Aprile 2020, n. 27, può decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 per un periodo massimo di 13 settimane (9 settimane previste dal c. 1 art. 22 del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020 e 4 settimane previste dal c.8 quarter art. 22 della medesima legge), autorizzabili con il medesimo atto di concessione.
Il comma 1 dell’art. 71 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto "Rilancio"), introduce al D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia"), convertito in L. 24 Aprile 2020, n. 27 gli artt. 22 ter, 22 quater e 22 quinquies che prevedono che i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga per i periodi successivi alle prime 9 settimane (precedentemente riconosciuti dalle Regioni) siano autorizzati dall’INPS.
In particolare, i datori di lavoro che richiedono le ulteriori 5 settimane di ammortizzatore Covid – 19 per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa fino al 31 agosto 2020 - ad eccezione del settore Turismo che potrà fruire di ulteriori 9 settimane consecutivamente - e le successive 4 settimane per i periodi dal 1° settembre fino al 31 ottobre 2020 non devono più seguire gli iter autorizzativi previsti dalla regolamentazione regionale, ma presenteranno richiesta di concessione direttamente alla sede INPS competente per territorio.
LA DOMANDA
Per la procedura di pagamento diretto, la domanda dovrà essere presentata dal datore di lavoro all’INPS entro il 15esimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’INPS.
La domanda dovrà contenere la lista dei beneficiari, le ore di riduzione/sospensione riguardanti ciascun lavoratore per l’intero periodo oggetto di domanda, oltre i dati necessari per il calcolo e l’erogazione di un'anticipazione. L’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’INPS provvede al conguaglio.
I datori di lavoro che non hanno ancora inviato i dati all’INPS per domande già autorizzate dalle amministrazioni competenti relativamente a periodi di sospensione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono provvedere entro 20 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.
Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. È riconosciuto l’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga.
La concessione della CIGD si intende anche per i lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.
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