Estensione ammortizzatori ordinari con causale "COVID-19 nazionale"

Le previsioni del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia") sono state riviste e aggiornate dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”). Le imprese che rientrano nel campo di applicazione di uno dei seguenti strumenti:

  • Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)
  • Fondi di Solidarietà Bilaterale
  • Fondo di Integrazione Salariale (FIS), se occupano più di 5 dipendenti


possono accedere a CIGO o Assegno Ordinario con causale "COVID-19 nazionale" a partire dal 23 febbraio 2020 e per un periodo non superiore a 9 settimane entro il 31 agosto 2020. Con il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto "Rilancio"), le aziende che hanno già completamente utilizzato le prime 9 settimane possono richiederne ulteriori 5 con la medesima causale Covid-19, utilizzabili per la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020. Vengono poi previste ulteriori 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale Covid-19 che però potranno essere utilizzate solo dal 1° settembre e fino al 31 ottobre per coprire riduzioni o sospensioni dell’attività lavorativa riconducibili all’emergenza epidemiologica.
Il limite della duplice articolazione temporale (5 + 4) non opera per le aziende del settore turismo, fiere, congressi e spettacolo le quali potranno fruire delle ulteriori 4 settimane di ammortizzatore Covid-19 anche per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa antecedenti al 1° settembre e pertanto in continuità con il primo gruppo di 14 (18 settimane consecutive).


I trattamenti di CIGO o l’Assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale", di cui all’art. 19 e 19-bis D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto “Cura Italia”), convertito con modifiche in L. 24 Aprile 2020, n. 27 e art. 68 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto "Rilancio"), prevedono

  • domanda ad INPS entro il mese successivo a quello di inizio sospensione;
  • periodo non conteggiato nei massimali e neutralizzato per le successive richieste;
  • contribuzione addizionale totalmente esentata;
  • accesso per tutti i lavoratori già in forza al 23 febbraio 2020: non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni. Ai fini della sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro. Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto "Liquidità") chiarisce all’art. 41 che l’accesso si intende anche per i lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020;
  • possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel periodo di accesso agli ammortizzatori per Covid, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.


In base agli artt. 20 e 21 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia"), convertito con modifiche in L. 24 Aprile 2020, n. 27, le imprese che hanno in corso al 23 febbraio 2020 una sospensione o riduzione con attivazione di una Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e versano anche la contribuzione ordinaria per la CIGO o di Assegni di solidarietà e sono iscritte al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) possono accedere alla CIGO o all’Assegno Ordinario con causale «COVID-19 nazionale» a partire dal 23 febbraio 2020.


Su specifica indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’azienda in CIGS deve presentare al Ministero stesso apposita richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso. La causale è: "COVID-19 nazionale-sospensione CIGS".

I trattamenti di CIGO o l’Assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale" per le aziende che avevano già in corso altre riduzioni o sospensioni prevedono la sospensione e sostituzione del trattamento in essere.


Le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori.


La domanda di concessione del trattamento può essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”) alla sede INPS territorialmente competente. La medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.


Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’INPS trasmette la domanda entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’INPS. L’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.


Specifica disciplina per gli operai e gli impiegati delle imprese agricole per i quali si usa la causale "COVID-19 CISOA".


TUTTE LE INFORMAZIONI SUL SITO DELL’INPS.

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ultima modifica 2020-05-22T10:49:20+02:00
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