Lavoro

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia"), convertito con modifiche in L. 24 Aprile 2020, n. 27, e il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”) riportano alcune importanti indicazioni per i lavoratori.

LAVORO AGILE

Fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dal lavoro o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.

CONGEDI FAMILIARI E BONUS BABY SITTING

Fino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 30 giorni, i lavoratori dipendenti genitori di figli con meno di 12 anni hanno diritto ad un congedo parentale pagato al 50% della retribuzione. Inoltre, per tutto il periodo di emergenza, i lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni hanno diritto a svolgere il proprio lavoro in modalità agile di smart working, purché non ci sia l’altro genitore a casa non lavoratore o beneficiario di altre misure di sostegno al reddito.

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto "Rilancio") aumenta il valore del voucher Baby sitter, che passa da 600 a 1.200 euro, usufruibile su 2 mesi. Il bonus può essere utilizzato anche per l’iscrizione ai centri estivi, potenziati a loro volta con il rifinanziamento del Fondo per le politiche della famiglia da 150 milioni di euro, e per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, con uno stanziamento di circa 680 milioni.

PERMESSI RETRIBUITI L.104/92

L’incremento del numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è esteso anche ai mesi di maggio e giugno 2020 incrementando di ulteriori complessive dodici giornate i tre giorni di permesso mensile già previsti dalla legge. Le domande sono gestite dall’INPS.

VIETATO LICENZIARE PER 5 MESI

Si estende a cinque mesi il termine previsto dal Decreto "Cura Italia" entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso.

EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Per garantire adeguati livelli di tutela della salute individuale e collettiva a causa dell’emergenza sanitaria e favorire l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti in Italia oppure per dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso. Allo stesso tempo, i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto nell’ottobre 2019 possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Queste norme si applicano all’agricoltura, allevamento, pesca, assistenza alla persona per se stessi o componenti della propria famiglia con disabilità, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

QUARANTENA CONSIDERATA MALATTIA

Prevista l'equiparazione dell'assenza per quarantena alla malattia, già prevista per il settore pubblico, anche per il settore privato dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia"), convertito con modifiche in L. 24 Aprile 2020, n. 27.

PROROGA DOMANDE NASpI E DIS-COLL

I termini di presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni. Le domande sono gestite dall’INPS. L’art. 92 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto "Rilancio") apporta ulteriori novità: le prestazioni dei sussidi di disoccupazione ordinari (NASpI) e per Co.Co.Co. (DIS-COLL) che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro contemplate dal Decreto Rilancio. L’Importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità della prestazione originaria.

PROROGA DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Il termine per la domanda di disoccupazione agricola è prorogato, per le domande non già presentate in competenza 2019, al primo giugno 2020

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ultima modifica 2020-05-22T11:46:22+02:00
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