Limitazioni e indicazioni per le attività

Dal 18 maggio, su tutto il territorio nazionale entrano in vigore il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 e il DPCM del 17 maggio 2020. Sul territorio regionale, insistono inoltre le disposizioni dell’ordinanza del Presidente della Giunta n. 82 del 17 maggio 2020.

LIBERTÀ DI SPOSTAMENTO PER LAVORATORI E MERCI
In merito a una delle misure più importanti, e cioè evitare gli spostamenti di persone limitandole a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, il Governo, ha chiarito come non esistano restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all’interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri. È quindi garantito il diritto a lavorare per chi è in buona salute, non presenta sintomi né debba rispettare il periodo di quarantena, con l’avvertenza che si tratti sempre di spostamenti per ragioni di lavoro o di necessità. Per maggiori dettagli sulle restrizioni dei trasporti delle merci in UE e nei paesi extra UE > Uniontrasporti.


ATTIVITÀ PRODUTTIVE, INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Consentita la ripartenza delle attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, e nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, nel protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri e nel protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.


ATTIVITÀ COMMERCIALI E MERCATI

Consentite tutte le attività di commercio al dettaglio, fermo restando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Gli ingressi dovranno avvenire in modo dilazionato. Vietata la sosta nei locali per più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Sul territorio regionale, consentito anche il commercio su aree pubbliche, quali mercati, posteggi fuori mercato.
Per il commercio al dettaglio in sede fissa e il commercio su aree pubbliche vale lo specifico protocollo di sicurezza regionale.


SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Consentita l’attività dei servizi di ristorazione (a titolo di esempio: ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, attività di catering). Tali attività devono garantire il rispetto delle misure di sicurezza, previste a livello nazionale e dallo specifico protocollo regionale. Alcune delle misure:

  • la clientela deve indossare la mascherina quando non consuma o non è seduta al tavolo;
  • il personale di servizio deve utilizzare la mascherina;
  • l’esercente deve assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra i clienti, al bando e seduti al tavolo;
  • è privilegiato l’accesso tramite prenotazione;
  • se possibile, è privilegiato l’uso di spazi esterni;
  • l’esercizio deve mettere a disposizione prodotti igienizzanti, specialmente all’entrata del locale e in prossimità dei servizi igienici;
  • al termine di ogni servizio al tavolo, sarà necessario disinfettare le superfici;
  • vietata la consumazione a buffet.


Prosegue la ristorazione con consegna a domicilio, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, così come la ristorazione con asporto, purché venga rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta fermo il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali, così come il divieto di sostare nelle immediate vicinanze. L’asporto è consentito anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle stazioni ferroviarie e lacustri, nelle aree di servizio e rifornimento carburante, comprese quelle situate lungo le autostrade, che possono vendere esclusivamente prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.

Prosegue la somministrazione nei locali all’interno di ospedali e aeroporti. Anche in questo caso, resta fermo l’obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.


STRUTTURE RICETTIVE
Consentita l’attività delle strutture ricettive, quali, a titolo di esempio, alberghi e agriturismi, purché siano rispettate le misure previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale. Alcune delle misure:

  • gli ospiti sono tenuti a indossare la mascherina;
  • deve essere garantito il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni;
  • dovrà essere favorita la differenziazione dei percorsi all’interno della struttura, con particolare riferimento alle zone di ingresso e uscita;
  • dovrà essere garantita la frequente pulizia e disinfezione degli ambienti e dei locali;
  • dovranno essere verificate le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione.


Per le strutture ricettive all’aria aperta, quali, a titolo di esempio, campeggi e villaggi turistici, sarà necessario il rispetto delle misure previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale.

Le strutture ricettive extralberghiere o afferenti ad altre tipologie possono riprendere in Emilia-Romagna a partire dal 25 maggio previa adozione di specifico protocollo regionale. Tali strutture possono comunque esercitare la loro attività già a partire dal 18 maggio nel rispetto dei principi previste dalle norme nazionali.


SERVIZI
Consentita la ripresa delle attività dei servizi alla persona quali, a titolo di esempio, parrucchieri, barbieri, centri estetici e centri tatuatori/piercing, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dallo specifico protocollo regionale.

Sul territorio regionale, consentita l’attività delle agenzie di servizi, quali ad esempio agenzie di viaggio e immobiliari.

Riprendono dal 20 maggio i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche erogate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole. Resta fermo il rispetto delle modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


ATTIVITÀ CULTURALI, LUDICHE E SPORTIVE
Consentita l’apertura al pubblico di musei, istituti culturali, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali e biblioteche, con modalità di fruizione contingentata tesa ad evitare assembramenti di persone. Resta fermo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Consentita anche la realizzazione di eventi o manifestazioni a porte chiuse e senza la partecipazione di pubblico in cinema o teatri, la cui attività è sospesa, se questi eventi sono realizzati per la registrazione o la trasmissione in streaming dell’evento. Resta fermo l’ingresso nei locali solamente delle persone strettamente necessarie e il rispetto della normativa nazionale sulle misure per il contrasto al contagio e la prevenzione della diffusione del Covid-19.

Dal 25 maggio:

  • sul territorio regionale possono ripartire i parchi tematici, divertimento e i luna park, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi previste dalle norme nazionali;
  • in Emilia-Romagna ripartono le attività corsistiche (quali ad esempio musica, fotografia, lingue straniere), fermo restando il rispetto delle disposizioni nazionali in materia di scuola, formazione e autoscuole, e previa adozione di specifico protocollo regionale;
  • sul territorio regionale riprendono le attività nei centri sociali, nei circoli culturali e ricreativi, anche in questo caso previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto delle linee guida nazionali;
  • è consentita l’attività sportiva e motoria presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto del distanziamento interpersonale e del divieto di assembramenti. All’interno di strutture e circoli sportivi, l’attività è già consentita se svolta in spazi all’aperto, nel rispetto del distanziamento interpersonale e del divieto di contatto fisico.


Dal 15 giugno possono riprendere gli spettacoli con la presenza di pubblico in sale teatrali, sale da concerto e in altri spazi all’aperto, così come le proiezioni cinematografiche, purché con posti a sedere preassegnati e distanziati. Per gli spettacoli all’aperto, il limite massimo di partecipanti è di 1000 persone; per quelli in luoghi chiusi, si scende a 200 persone per ogni singola sala. Resta fermo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Gli eventi con assembramenti in spazi chiusi o all’aperto restano sospesi quando non è possibile assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per il personale che per gli spettatori, e il limite di cui sopra per gli eventi all’aperto (massimo 1000 partecipanti) e al chiuso (massimo 200 partecipanti).

Restano sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e simili, le fiere e i congressi.
Restano sospese anche le attività di centri benessere e centri termali, eccetto l’erogazione di prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza.
Restano chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.


AGRICOLTURA
Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 20 marzo 2020, viene sancito il divieto, senza eccezioni, dell'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli. La misura si applica fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.


INDICAZIONI PER L’ETICHETTATURA ALIMENTARE
La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 23 aprile 2020 n. 0108129 stabilisce Misure temporanee di supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare. Consentito in particolare lo smaltimento, entro l’anno 2020, delle scorte di imballaggi ed etichette nella disponibilità delle imprese a seguito di contratti stipulati prima del 1° aprile, data di applicazione del regolamento dell'Unione n. 2018/775, o stipulati prima della data di pubblicazione dei decreti di proroga dei decreti nazionali in materia di indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine del grano nella pasta, del riso, del pomodoro e del latte, in corso di adozione.

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ultima modifica 2022-09-08T17:48:54+02:00
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