Misure fiscali

Il Governo, con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia"), convertito con modifiche in L. 24 Aprile 2020, n. 27, e il successivo D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto "Liquidità"), ha stabilito il differimento delle scadenze e la sospensione di diversi versamenti fiscali e contributivi. Con D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto "Rilancio") vengono ulteriormente prorogate le sospensioni dei versamenti di marzo, aprile e maggio fino a settembre 2020; vengono poi introdotte ulteriori misure fiscali che mirano a sostenere da un lato l’attività imprenditoriale e dall’altro a ridurre gli oneri per i dispositivi di protezione, le spese di sanificazione ed adeguamento degli ambienti di lavoro e spazi commerciali.

Di seguito vengono riportate le principali misure fiscali, tra cui sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi, crediti d’imposta e bonus, introdotti dai Decreti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL'IRAP
(art. 24 D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
Non sono dovuti:

  • il pagamento del saldo dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) relativo all’anno d’imposta 2019 - resta però fermo il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo anno d’imposta;
  • il versamento della prima rata dell’acconto dell’IRAP per l’anno d’imposta 2020.

La misura riguarda i soggetti che hanno conseguito ricavi, di cui al primo comma dell’articolo 85 (o compensi di cui all’articolo 54 nell’ambito del lavoro autonomo) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), per un ammontare non superiore a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA

(art. 28 D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, è previsto un credito d’imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito non è cumulabile con il precedente previsto dall’art. 65 del D.L. 17 marzo 2020 n. 27 in relazione alle medesime spese sostenute.

INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

(art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

Detrazione fiscale al 110% sulle spese per i lavori di riqualificazione energetica e/o antisismica, con possibilità di cedere il relativo credito fiscale. Si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di isolamento termico e altri interventi di efficientamento energetico. Fra gli interventi sono compresi anche quelli per la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

(art. 120 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
Credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, e per un massimo di 80.000 euro, riconosciuto a fronte degli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione di Covid-19. Sono inclusi gli interventi edilizi, ad esempio per il rifacimento di spogliatoi e mense o l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Il credito può essere riconosciuto:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell’allegato 1 del Decreto;
  • alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, inclusi quelli del Terzo settore.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese ed è utilizzabile nell’anno 2021, esclusivamente in compensazione.

RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER LE CESSIONI DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19

(art. 124 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

Le cessioni di beni utili al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica, quali ad esempio mascherine chirurgiche e Ffp2/Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, termometri, detergenti disinfettanti per mani, ecc, se effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione d’imposta.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(art. 125 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

Credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale e altri dispositivi utili a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, compreso l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; gli interventi di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati per lo svolgimento delle attività e l’acquisto e l’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Il credito spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, che può essere:

  • un soggetto esercente attività d’impresa, arti e professioni;
  • un ente non commerciale, inclusi gli enti del Terzo settore;
  • un ente religioso civilmente riconosciuto.

L’operatività della misura verrà stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto.

CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA RICONOSCIUTI DA PROVVEDIMENTI EMANATI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19

(art. 122 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

Fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari di credito d’imposta per:

Possono, invece di utilizzare direttamente il credito, optare per la sua cessione, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

(art. 126 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

I versamenti sospesi dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto "Liquidità") sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, all’art. 18, sospendeva gli adempimenti fiscali e tributari da parte dei titolari di partita Iva e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il "Cura Italia". Nel dettaglio, venivano sospesi Iva, ritenute e contributi per:

  • i soggetti con ricavi o compensi sotto i 50 milioni di euro che hanno avuto un calo di fatturato di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente;
  • i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni con un calo di fatturato di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente;
  • i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.

I versamenti delle ritenute si intendevano sospesi anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi.

PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE PER I SOGGETTI DI CUI AGLI ARTT. 61 E 62 DEL DECRETO "CURA ITALIA"

I versamenti sospesi dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia"), di cui all’art. 61, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il Decreto sospendeva diversi versamenti e adempimenti fiscali (in particolare versamenti delle ritenute alla fonte e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria) già disposti nel all’art. 8 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, e applicava tali sospensioni anche a:

  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • ONLUS,Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri regionali e delle Province autonome e che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo settore.

In sede di conversione in Legge, l’art. 61 del Decreto "Cura Italia" è stato sostituito e le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti contenute nel precedente D.L. 9/2020 sono state accorpate ed aggiornate con alcune novità, tra cui l’introduzione delle esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali o gestiti direttamente dagli stessi. Sempre in sede di conversione in Legge del Decreto, i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi e premi INAIL venivano sospesi fino al 31 luglio 2020 per le imprese del settore florovivaistico dal 30 aprile e fino al 15 luglio 2020. Venivano inoltre sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'IVA compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020.

SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE SU STIPENDI E PENSIONI

(art. 152 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

Il Decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) prevede la sospensione, fino al 31 agosto 2020, dei pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione.
Già il Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020) aveva previsto la sospensione dei termini dei versamenti delle entrate tributarie e non tributarie che scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 e che derivano da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO

(art. 152 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34) - L’articolo dispone che:

  • le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni per l'uso del suolo pubblico sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
  • fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, allegando la sola planimetria;
  • fino al 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’uso del suolo pubblico, di strutture amovibili (es: dehors, tavolini, ombrelloni) non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D.lgs 42/2004. Per la posa in opera delle strutture amovibili viene disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del DPR 380/2001.
MISURE PER L'EDITORIA

(TITOLO VIII, Capo II del D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

Il regime straordinario di accesso al bonus, previsto dal Decreto "Cura Italia", viene confermato e ampliato con:

  • un aumento dal 30% al 50% dell'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta;
  • un innalzamento del tetto di spesa per l'anno 2020 fino a 60 milioni di euro.

Il Decreto introduce inoltre:

  • un credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri e giornali;
  • un credito d'imposta per i servizi digitali.
SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI

(art. 19 D.L. 8 aprile 2020, n. 23)

Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019, l’articolo introduce la possibilità di scegliere di non subire le ritenute d’acconto sui ricavi o compensi percepiti dal 17 marzo fino al 31 maggio 2020. L’ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d’imposta devono essere versate in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in massimo 5 rate mensili a partire da luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE

(art. 55 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020)

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite alle perdite fiscali. Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

DEDUCIBILITÀ SENZA LIMITI PER LE DONAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA

(Art. 66 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020)

Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono detrarre dalle imposte sui redditi il 30% delle erogazioni liberali, fino a un massimo di 30.000 euro; i titolari di reddito d’impresa possono dedurre le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti; i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e dunque non sono considerati ricavi assoggettati a imposta; tali operazioni non sono soggette all'imposta sulle donazioni. A fini IRAP, le predette erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

Con la conversione in Legge del D.L. 18/2020, tra gli enti beneficiari sono stati introdotti anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

(Art. 67 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020)

Vengono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Inoltre, sono anche sospesi i termini entro i quali l’Agenzia delle entrate deve fornire risposta alle istanze di interpello; questi termini iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Sono inoltre sospese, nello stesso periodo, le attività di risposta alle istanze di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze di accesso a dati e documenti). Tale disposizione non si applica nei casi di indifferibilità ed urgenza.

PROROGA VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI

(Art. 69 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020)

L’art. 69 prevede una proroga dei versamenti nel settore dei giochi al 29 maggio 2020. Viene data la possibilità di versare le somme dovute in rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.

MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLA FILIERA DELLA STAMPA

(art. 98 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020)

L’articolo prevede:

  • un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari per tutte le imprese, concesso nella misura del 30% degli investimenti effettuati. Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La domanda va presentata tra il 1 e il 30 settembre 2020;
  • misure straordinarie a sostegno delle edicole e dei punti vendita, anche non esclusivi di giornali e riviste. Il credito d'imposta è fissato per l’anno 2020 nella misura di 4.000 euro; inoltre, viene esteso anche alle imprese di distribuzione di giornali in comuni con meno di 5.000 abitanti o con un solo punto vendita. Il credito d’imposta può essere richiesto presentando il modello F24.
SOLIDARIETA' SOCIALE

(L. 27/2020)

A partire dal 30 aprile 2020, si estendono alcune agevolazioni fiscali - ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette - a determinate cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.


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ultima modifica 2020-05-22T11:10:00+02:00
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