Proroga e sospensione dei termini dei versamenti
D.L. 8 APRILE 2020 n. 23, CAPO IV, MISURE FISCALI E CONTABILI
Il decreto-legge n.23 dell’8 aprile 2020 nel capo IV rinvia le scadenze per gli adempimenti fiscali e tributari da parte dei titolari di partita Iva e imprese.
In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”.
Nel dettaglio, in riferimento all’art.18, sono sospesi Iva, ritenute e contributi per:
- i soggetti con ricavi o compensi sotto i 50 milioni di euro che hanno avuto un calo di fatturato di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente;
- i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni con un calo di fatturato di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente;
- i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione nel mese di giugno 2020 oppure in 5 rate mensili a decorrere da giugno.
Inoltre, i versamenti delle ritenute sono sospese anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi, sempre per i mesi di aprile e maggio 2020.
Viene anche previsto che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni possono effettuarsi entro il 16 aprile (non più il 20 marzo scorso) e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 13 aprile 2020 chiarisce l’estensione dell’art. 18 anche alle imprese agricole e gli enti non commerciali (es: associazioni di promozione sociale). La Circolare Agenzia delle Entrate 11/E del 6 maggio 2020 fornisce nuove risposte a quesiti relativi all’applicazione delle disposizioni fiscali previste dal Decreto Cura Italia, recentemente convertito in Legge, e dal Decreto Liquidità.
PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI INERENTI RAPPORTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO D’AFFARI (art. 19 D.L. 8 aprile 2020, n. 23)
È previsto per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, la possibilità di scegliere di non subire le ritenute d’acconto (di cui agli artt. 25 e 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973) sui ricavi o compensi percepiti dal 17 marzo fino al 31 maggio 2020.
L’ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d’imposta devono essere versate in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in massimo 5 rate mensili a partire da luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per approfondire le misure fiscali contenute nel D.L. n. 23 del 8 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un documento di sintesi.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (art. 61 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020)
La sospensione di alcuni versamenti e adempimenti fiscali e previdenziali disposta dal comma 1 dell’articolo 8, del D.L. 9/2020 si applica anche ai seguenti soggetti:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla L. 323/2000, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) ONLUS,di cui all'articolo 10, del D. Lgs. 460/1997,Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri regionali e delle Province autonome e che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).
I versamenti sospesi vanno effettuati (senza applicazione di sanzioni e interessi) in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in rate mensili (massimo 5) a decorrere da maggio 2020.
Diversamente, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche sono previsti altri termini. Questi soggetti devono effettuare i versamenti sospesi entro il 30 giugno 2020 oppure in rate mensili (massimo 5) a decorrere dal mese di giugno 2020.
In tutti i casi, ciò che è stato già versato non è rimborsabile.
In riferimento alla circolare 8/E pubblicata il 3 aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le proprie interpretazioni circa i contenuti del D.L. 18/2020 riguardanti la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti tributari.
Circa l’individuazione dei soggetti richiamati dall’art. 61 D.L.18/2020, la circolare chiarisce che, in caso di imprese che svolgono più attività, per attuare la sospensione, è necessario che l’attività svolta in maniera prevalente dall’impresa sia tra quelle elencate nelle lettere a) - r) dell’art. 61 D.L. 18/2020. Con “prevalente” si intende l’attività che ha generato maggiori ricavi nel 2018.
La sopracitata circolare specifica anche che l’emissione delle fatture elettroniche non rientri tra gli adempimenti sospesi.
In sede di conversione in legge, l’art. 61 del DL 18/2020 è stato interamente sostituito e le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti contenute nel precedente D.L. 2 marzo 2020 n. 9 sono state accorpate ed aggiornate con alcune novità. Sono state introdotte anche le esercenti librerie (non ricomprese in gruppi editoriali o gestiti direttamente dagli stessi): possono quindi beneficiare, della sospensione:
- dal 2 marzo al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973), dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria;
- dei termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020.
Tali soggetti, qualora non abbiano effettuato i versamenti in esame senza poter beneficiare di altre sospensioni, diventano destinatari di una “sanatoria” con effetto retroattivo, in quanto potranno effettuarli, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.
Ulteriore novità contenuta nell’art. 61 del DL 18/2020 convertito riguarda il relativo comma 5, con il quale è stata prevista una specifica disciplina di sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. In base al testo originario, tali enti sportivi beneficiano della sospensione dal 2 marzo e fino al 31 maggio 2020 dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL; per effetto dell’aggiornamento dell’art. 61, la sospensione fino al 31 maggio si applica anche ai versamenti IVA. I suddetti versamenti sospesi dovranno quindi essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.
Circolare INPS n. 52 del 9 aprile 2020
Con la circolare, l'INPS fornisce le istruzioni operative per gestire la sospensione contributiva dei versamenti dei contributi previdenziali, introdotta dal D.L. 18/2020. La sospensione interessa anche le quote di TFR versate al fondo di tesoreria dell’INPS.
SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI (art. 62 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020)
Sono sospesi tutti gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia. Vanno comunque rispettati i termini previsti dal D.L 2 marzo 2020, n. 9 (termini sulla dichiarazione dei redditi precompilata 2020).
Gli adempimenti sospesi andranno effettuati, senza nessuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.
Il comma 2 prevede la sospensione di alcuni versamenti da autoliquidare che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020.
I versamenti sospesi sono quelli relativi a:
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti
d’imposta; - trattenute per le addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.
SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI (art. 67 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020)
Vengono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Inoltre, sono anche sospesi i termini entro i quali l’Agenzia delle entrate deve fornire risposta alle istanze di interpello; questi termini iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Sono inoltre sospese, nello stesso periodo, le attività di risposta alle istanze di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze di accesso a dati e documenti). Tale disposizione non si applica nei casi di indifferibilità ed urgenza.
SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE (art. 68 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020)
Viene prevista la sospensione dei termini dei versamenti delle entrate tributarie e non tributarie che scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 e che derivano da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.
Si precisa che i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Come in altri casi, non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159 (sospensione dei termini per eventi eccezionali).
Tali disposizioni enunciate nel comma 1 si applicano anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’Unione Europea e della connessa IVA all’importazione, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’art. 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
SOSPENSIONE VERSAMENTI SETTORE FLOROVIVAISTICO (L. 27/2020)
I versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi e premi INAIL sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dal 30 aprile e fino al 15 luglio 2020. Sospesi inoltre i versamenti da autoliquidazione relativi all'IVA compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione.
PROROGA VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI (art. 69 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020)
L’art. 69 prevede una proroga dei versamenti nel settore dei giochi al 29 maggio 2020. Viene data la possibilità di versare le somme dovute in rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.
VERSAMENTI DEI TRIBUTI COMUNALI
Sui versamenti dei tributi comunali, il D.L. n. 18/2020 non dispone nulla di specifico, pur prevedendo la sospensione dei termini delle attività di accertamento dall'8 marzo al 31 maggio. Spetterà ai Comuni differire eventualmente i versamenti. Per tutte le informazioni si rimanda quindi agli uffici comunali preposti.