Sostegno al reddito
REDDITO DI EMERGENZA
(art. 82 D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
È riconosciuto un reddito straordinario ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, erogata in due quote con un valore compreso per ciascuna fra 400 e 800 euro (840 euro a famiglie con componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza). Le famiglie che devono essere residenti in Italia, avere un reddito nel mese di aprile inferiore all’ammontare del beneficio che si riceve, un patrimonio mobiliare famigliare nel 2019 inferiore a 10.000 euro (tetto elevabile a un massimo di 25.000 euro a seconda del nucleo familiare) e un valore ISEE inferiore a 15.000 euro. Il Reddito di emergenza (REM) non è compatibile con le altre forme di sostegno previste dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19 e non viene erogato ai titolari di pensione, di un rapporto di lavoro dipendente con una retribuzione lorda superiore al reddito stesso e a chi già riceve il reddito di cittadinanza. La richiesta del REM dovrà essere inoltrata all’INPS.
NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(art. 84 D.L. 19 maggio 2020, n. 34) - Il Decreto “Rilancio” prevede un’indennità di:
- 600 euro per il mese di aprile: l’indennizzo previsto a marzo verrà erogato anche per il mese di aprile. Beneficiari sono professionisti non iscritti agli ordini, Co.Co.Co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli. Riceveranno l’indennità anche coloro che hanno presentato domanda in un momento successivo: gli stagionali diversi dal settore turismo, i lavoratori occasionali e quelli intermittenti;
- 1.000 euro per il mese di maggio: viene riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita Iva, non in pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Viene riconosciuta anche ai Co.Co.Co che hanno cessato il rapporto di lavoro all’entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020);
- artigiani, commercianti e coltivatori diretti: a partire da maggio queste categorie vengono ricomprese nell’insieme di società di persone e capitali e rientrano nell’ambito dell’attività dell’Agenzia delle Entrate, che eroga indennizzi a fondo perduto alle imprese che hanno subito un calo del 33% del fatturato. Gli indennizzi sono parametrati alla perdita di fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro;
- professionisti ordinistici: continuano a venire gestiti dalle casse professionali per i mesi di aprile e maggio.
La richiesta delle indennità dovrà essere inoltrata all’INPS.
La possibilità di richiedere i bonus già previsti per il mese di marzo dal Decreto “Cura Italia” decade decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Rilancio (19 maggio 2020).
INDENNITÀ PER I LAVORATORI DOMESTICI
(art. 85 D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro. Per lavoratori domestici si intendono i soggetti che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby-sitter, governanti, camerieri, cuochi ecc. Rientrano in questa categoria anche coloro che lavorano presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale.
L’indennità non spetta nei seguenti casi:
- al lavoratore domestico che convive con il datore di lavoro;
- ai percettori del reddito di emergenza;
- ai percettori del reddito di cittadinanza per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare di 500 euro,
- ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, il cui ammontare sia inferiore alla somma di 500 euro; in luogo del versamento dell’indennità in oggetto, si procederà ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino al raggiungimento di tale importo e per le due mensilità di aprile e maggio 2020;
- ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 222/1984 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
- ai soggetti di cui all'art. 103 del D.L. interessati dalle misure di emersione dei rapporti di lavoro.
Inoltre, l’indennità per lavoratori domestici non è cumulabile con le seguenti indennità:
- indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- indennità lavoratori del settore agricolo;
- indennità lavoratori dello spettacolo;
- nuove indennità di cui all'art. 84 del D.L. per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- NASPI.
La richiesta di indennità dovrà essere inoltrata all’INPS.
FONDO A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS COVID-19
(art. 44 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, modificato dall’art. 78 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
È istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza volto a riconoscere ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro un'indennità, con complessivi limiti di spesa fissati in 300 milioni di euro per l’anno 2020, innalzati a 1.150 milioni dal Decreto "Rilancio". Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né titolari di pensione.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI
(art. 98 D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
Per i mesi di aprile e maggio 2020, e' riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche. Le domande devono essere presentate alla societa' Sport e Salute.
I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono invece accedere al trattamento di integrazione salariale previsto all’art. 22 del Decreto “Cura Italia”.
DIVIETO DI CUMULO TRA INDENNITÀ
(art. 86 D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
Le indennità di cui agli artt. 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili; non sono inoltre cumulabili con il Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44 del Decreto "Cura Italia"). Le indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.