Turismo, Cultura e Spettacolo

I provvedimenti approvati con D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in L. 24 aprile 2020, n. 27 (che hanno ampliato le misure contenute nel primo decreto DL. 9 marzo 2020, n. 9 con cui era già stata prevista la sospensione dei versamenti previdenziali e contributivi per alberghi agenzie e tour operator di tutta Italia e la possibilità per le agenzie di rimborsare i clienti con un voucher) sono state ulteriormente ampliate dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Di seguito le principali misure dedicate a imprese e lavoratori di questi settori, aggiuntive a quelle di carattere generale previste nelle norme consultabili nelle altre sezioni della pagina "Coronavirus, le misure a sostegno delle imprese".

TAX CREDIT VACANZE

(art. 176 D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

Per i nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro, è riconosciuto un credito utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale. Il credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare ed è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare (300 euro per i nuclei di due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona). Il credito è riconosciuto se:

  • le spese sono sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi di una singola impresa turistico ricettiva/agriturismo/bed & breakfast;
  • il totale del corrispettivo è documentato da fattura elettronica o documento commerciale ex art. 2 D.L. 127/2015 che riporti codice fiscale del soggetto che fruisce del credito;
  • il pagamento del servizio è corrisposto senza intervento o intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.


Il credito, infine, è fruibile nella misura dell’80% d’intesa con il fornitore, come sconto sul corrispettivo dovuto, e per il restante 20% come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi dell’avente diritto. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi da parte dello Stato nella forma di credito d’imposta. Qualora venisse accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti necessari per l’accesso alla misura, il fornitore dei servizi risponde solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta nella misura eccedente lo sconto applicato e l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

ESENZIONE IMU PER IL SETTORE TURISTICO

(art. 177 D.L. 19 maggio 2020, n. 34) -  Non è dovuta la prima rata IMU (rif. Art. 1 cc 738-783 l.n. 160/2019) per:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

SOSPENSIONE VERSAMENTO RITENUTE, CONTRIBUTI, PREMI e IVA MARZO 2020

(art. 61 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020)

Sono sospesi fino al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria nonché i termini in scadenza nel mese di marzo 2020 dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto per i seguenti soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

  • esercenti attività turistico-alberghiera, le agenzie di viaggio e i tour operator che operano sul territorio nazionale
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
  • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Con art. 127 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 tali versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

RIMBORSI CON VOUCHER - BIGLIETTI PER SPETTACOLI, MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA

(art. 88 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020)

Sull’acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM 8 marzo 2020, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta.

L’acquirente deve presentare entro 30 gg dall’entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 o di eventuali altre misure successive adottate apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest’ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L’organizzatore dell’evento, verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l’inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell’istanza di rimborso, provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Le disposizioni si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. In tali ultimi casi, il termine utile alla presentazione dell'istanza di cui decorre dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti successivamente adottati.

RIMBORSI CON VOUCHER - TITOLI DI VIAGGIO, SOGGIORNO, PACCHETTI TURISTICI

(art. 88 bis D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020)

L’emissione dei voucher per titolo di viaggio, soggiorno e pacchetti turistici assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

Per quanto riguarda titoli di viaggio - trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, contratti di soggiorno e contratti di pacchetto turistico ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta per i contratti stipulati da:

  • soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
  • soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei precedenti decreti;
  • soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
  • soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti governativi, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei decreti governativi;
  • soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
  • dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Tali soggetti devono comunicare al vettore o struttura ricettiva o organizzatore del pacchetto il verificarsi di una delle precedenti situazioni, allegando la documentazione comprovante l’acquisto e la programmata partecipazione a un evento laddove presente, entro 30 giorni:

  • dalla cessazione della condizione (lett. a-d elenco precedente);
  • dall’annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento (lett. e)
  •  dalla data prevista per la partenza (lett. f).

Il vettore o la struttura ricettiva procedono al rimborso entro 30 giorni tramite l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno.
Il diritto di recesso per le tipologie di contratto identificate, può essere esercitato dal vettore quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi, il vettore ne dà tempestiva comunicazione all’acquirente e procede entro 30 giorni al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all’acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher di importo pari al rimborso spettante da utilizzare entro un anno dalla sua emissione.

I soggetti precedentemente identificati possono esercitare il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio.

In tali casi l’organizzatore, in alternativa al rimborso, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico stipulati con i soggetti di cui alle lett. a-f aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l’esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. In questi casi l’organizzatore, in alternativa al rimborso, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher di importo pari al rimborso spettante da utilizzare entro un anno dalla sua emissione. Il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio

Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza, si applica l’art. 1463 CC nonché quanto previsto dall’art. 41, c. 4, D.L. 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall’organizzatore anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall’emissione. L’organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l’anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell’ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.

Nei casi di recesso dai contratti di pacchetto turistico da parte degli acquirenti o dell’organizzatore, o in caso di sospensione dei viaggi di istruzione, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all’emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Le disposizioni previste per il rimborso di titoli di viaggio, soggiorni e pacchetti turistici si applicano anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un’agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite

Per tutti i rapporti inerenti ai sopracitati contratti non esplicitamente previsti e instaurati con effetto dall’11/03/2020 al 30/09/2020 nell’intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all’estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall’estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall’emissione.

INDENNITÀ STRAORDINARIE DEDICATE AL COMPARTO

Oltre a quanto similmente previsto per i lavoratori autonomi, è prevista un’indennità straordinaria per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro:

  • ai lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, privi di lavoro alla data di entrata in vigore della presente norma per cause non dipendenti dalla loro volontà (art. 29 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020);
  • lavoratori dello spettacolo con reddito inferiore a 50.000 euro e con almeno 30 giorni di contributi per il 2019, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della norma (art. 38 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020).


Con l’art. 84 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 si riconosce:

  • ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro, un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;
  • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro;
  • i lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro; un’indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

FONDI PER IL TURISMO E LA CULTURA

  • È istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Le modalità di funzionamento verranno definite da apposito decreto del Mibact, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. (art. 178 D.L. 19 maggio 2020, n. 34);
  • è istituito il Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e lo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale. Soggetti beneficiari, progetti e modalità di assegnazione verranno definite con decreto da adottare entro 30 giorni dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. (art. 179 D.L. 19 maggio 2020, n. 34);
  • è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. Con decreto del Mibact, entro 30 giorni dall’approvazione del presente decreto, con stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. (art. 182 D.L. 19 maggio 2020, n. 34);
  • sono istituiti presso il MIBACT - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due fondi da ripartire per il sostegno ai settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo con una dotazione pari a 245 milioni di euro per il 2020 (145 milioni di euro in parte corrente e 1000 milioni di euro in conto capitale) per il sostegno degli operatori, autori, artisti, interpreti ed esecutori colpiti dalle misure adottate per l’emergenza COVID-19 e per investimenti finalizzati al rilancio di questi settori. Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori del settore, inclusi artisti, autori interpreti ed esecutori, verranno stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo entro 30 gg dall’entrata in vigore del decreto. (art. 89 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, modificato ex art. 183 D.L. 19 maggio 2020, n. 34);
  • è istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (ex art. 101 D.L. 42/2004 diversi da quelli di cui al comma 3). Il Fondo è destinato anche al perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse con uno o più decreti del Mibact da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. (art. 183 D.L. 19 maggio 2020, n. 34);
  • è istituito il Fondo Cultura finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Le modalità e condizioni di funzionamento sono stabilite con decreto del Mibact di concerto Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione del fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati. Il decreto ministeriale può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Tale fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo. (art. 184 D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

SOSTEGNO AD AUTORI, ARTISTI INTERPRETI ED ESECUTORI

L’art. 90 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020 detta misure di sostegno a beneficio degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore mediante la destinazione a tale fine di una quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per la riproduzione di copia privata ai sensi dell’articolo 71-septies della legge sul diritto d’autore.

Le misure previste all’art. 185 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 sono volte ad accelerare la chiusura della procedura di liquidazione dell’ente IMAIE. Si dispone, a tal fine, con modalità articolate secondo le diverse fasi della procedura di liquidazione, che l'eventuale residuo attivo sia versato all’entrata del bilancio dello Stato ai fini del successivo trasferimento allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito tra gli artisti, gli interpreti e gli esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI - DISPOSIZIONI PER LE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI NEI SETTORI TURISTICO-ALBERGHIERO

(art. 13 D.L. 8 aprile 2020, n. 23)

Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero (e delle attività immobiliari), con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

SICUREZZA SANITARIA PER STRUTTURE RICETTIVE, TERMALI E PUBBLICI ESERCIZI

Per quanto riguarda la sicurezza sanitaria per strutture ricettive, termali e pubblici esercizi, sono stati selezionati, sulla base di un bando regionale, alcuni confidi per l’assegnazione e l’erogazione di contributi finalizzati alla messa in sicurezza sanitaria dei locali aziendali al fine di prevenire ed evitare, all’interno degli stessi, i possibili contagi da virus Covid-19 tra i lavoratori e la clientela. Le imprese richiedenti e/o beneficiarie di un finanziamento bancario avente le caratteristiche indicate nella Deliberazione di Giunta n. 225/2020 possono presentare al Confidi prescelto la richiesta di contributo a fondo perduto unitamente o ad integrazione della richiesta del contributo in conto interessi e in conto garanzia di cui alla Deliberazione stessa. 

PROROGA REGIONALE PER PRESENTAZIONE DOMANDE, RENDICONTAZIONI E PROGETTI

La Regione Emilia-Romagna all’interno del GPG/2020/282, Emergenza epidemiologica Covid-19: Proroga termini e scadenze per presentazione domande, realizzazione progetti, rendicontazioni e adempimenti in materia turistica, commerciale e consumeristica, ha predisposto la proroga al 30/06/2020 per

- La realizzazione o rendicontazione dei progetti e dei programmi 2019 relativi ai

  • Programmi di promo-commercializzazione (PPCT 2019) e di promozione locale (PTPL 2019) della Destinazione
  • Contributi Situr
  • Progetto MotorValley Fest
  • Rievocazioni storiche per quanto concerne le attività prorogabili relative ai contributi regionali


- La rendicontazione delle spese di gestione degli impianti e stazioni sciistiche del programma 2019

- Il termine previsto per l’adeguamento dei contratti di gestione nelle residenze turistico alberghiere già frazionate.

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ultima modifica 2022-09-08T17:48:53+02:00
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