Revisore unico

1. Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea sulla base di una terna di nomi proposta dal Consiglio di Amministrazione.12

2. Il Revisore unico vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, verifica la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili ed effettua riscontri di cassa. Dei risultati dell'attività di vigilanza il Revisore unico riferisce al Consiglio di Amministrazione, e all'Assemblea, anche su richiesta di quest'ultima.

3. Il Revisore unico ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

4. Il Revisore unico deve essere in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

5. Il Revisore unico percepisce un compenso annuo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Fabrizio Ceccarelli
curriculum vitae (pdf, 18.3 KB)

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ultima modifica 2018-08-01T14:25:44+02:00
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