Fatturazione elettronica

Da Regolamento n. 55/2013 (G.U. n. 118 del 22 maggio 2013) la Destinazione Turistica Romagna può accettare fatture emesse nel solo formato elettronico ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72. Il pagamento potrà essere disposto solo all'invio del documento in forma elettronica.

Per “fattura elettronica” si intende un documento in formato Xml, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale che contiene il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA).

L’art. 25 del DL n. 66/2014 ha stabilito che le fatture elettroniche che saranno emesse nei confronti delle amministrazioni pubbliche devono contenere:

  • il codice IPA che identifica la Pubblica Amministrazione (per la destinazione Turistica Romagna il codice è UFG5UW;
  • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136: tra le esclusioni rientrano, quindi, quelle fatture emesse a seguito di un’operazione che non risulta qualificata come appalto;
  • il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.Per i fornitori - con sede in Italia - il processo di fatturazione elettronica verso la Destinazione Turistica Romagna e le altre amministrazioni pubbliche deve prevedere:
  • Nei casi in cui i fornitori della pubblica amministrazione non riportino il CIG e/o il CUP nella fattura elettronica (quando previsti), queste non procederanno al pagamento.
  1. predisposizione della fattura in formato XML secondo lo schema pubblicato sul sito FatturaPA;
  2. firma della fattura con firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato;
  3. invio della fattura al Sistema di interscambio (SDI), mediante uno dei canali previsti dalle Specifiche tecniche dello SDI (link is external) (PEC, FTP, cooperazione applicativa), che provvede alla consegna della fattura all’ufficio destinatario della pubblica amministrazione;
  4. ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dallo SDI a fronte dell’esito della trasmissione della fattura; conservazione secondo le modalità previste dalla normativa (link is external) vigente.

L'obbligo di fatturazione elettronica non è ancora esteso ai fornitori esteri

Per informazioni sulla fatturazione elettronica consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate

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ultima modifica 2018-11-21T11:18:05+02:00
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