Ammortizzatori sociali - Misure speciali

Norme speciali per i trattamenti di cassa integrazione. Sono introdotte misure speciali di trattamento salariale dal nuovo decreto-legge "Cura Italia" n. 18 del 17 marzo 2020. Doppio binario per le unità produttive che sono nelle ex zone rossa o gialla (tra cui l’Emilia-Romagna) che possono continuare a richiedere l’integrazione salariale in deroga sulla base del decreto 9/2020 fino a esaurimento fondi.

ANTICIPAZIONI BANCARIE DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, al fine di favorire la tempestiva disponibilità di reddito da parte dei lavoratori collocati in CIG e CIGD, prevede un fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale. Gli istituti di credito potranno quindi concedere un’anticipazione del trattamento di integrazione salariale anche in deroga, tramite apertura di credito su conto corrente. Modalità ed importi verranno stabiliti da apposito Decreto ministeriale.


Accordo fra Inps e Abi per rendere più facile l'accredito della Cig
Sottoscritto l’accordo fra Inps e Abi per semplificare e accelerare l'accredito della Cig da parte delle banche previsto dal decreto Cura Italia. Le procedure Inps non richiedono più l'invio dei modelli cartacei validati presso gli sportelli bancari e postali. La verifica sulla validità dei conti correnti per il pagamento delle prestazioni è ora effettuata con applicativi che comunicano direttamente con le banche. Semplificato il modulo telematico con cui le aziende comunicano i dati dei lavoratori per il pagamento dei trattamenti di integrazione del reddito.

 

Protocollo regionale

Siglato in Regione il Protocollo quadro 2020 per il sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà anche a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 da Regione, Città metropolitana di Bologna e altre istituzioni locali, dai sindacati, dalle rappresentanze delle imprese e da diversi istituti bancari.

L'accordo prevede l’attivazione di finanziamenti individuali da parte degli istituti bancari a costo zero e a tasso zero per lavoratori dipendenti di aziende in crisi. Il finanziamento si configura come un anticipo sugli ammortizzatori sociali spettanti al lavoratore per supportarlo nei periodi di temporanea assenza di reddito, in attesa di percepire da parte dell’Inps le indennità di sostegno al reddito spettanti. Le "aziende in crisi" sono quelle che attivano ammortizzatori sociali e non hanno le condizioni per anticipare ai lavoratori il sostegno al reddito. Aziende che hanno attivato gli ammortizzatori sociali conservativi per far fronte a fasi di cessazione di tutta o di parte dell’attività produttiva sul territorio regionale, o in situazione di grave dissesto finanziario, o per sostenere processi di riorganizzazione aziendale o ancora che debbano affrontare una riduzione o cessazione temporanea dell’attività, o abbiano attivato gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2020, anche a seguito dell’emergenza Covid-19.

Banche aderenti all’Accordo

Bper Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, Banca di Piacenza, Unicredit, Fed. Banche Credito Cooperativo, Cassa di Risparmio di Ravenna e Banca di Imola, Gruppo Bancario Icrea, Cassa di Risparmio di Cento, Intesa San Paolo, San Felice 1893 Banca Popolare, Crédit Agricole Italia, Banca Cambiano 1884 S.p.A., Monte dei Paschi di Siena - Mps.


Convenzione nazionale

E' stata condivisa la convenzione nazionale alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali tra ABI e le Organizzazioni sindacali confederali, unitamente ai sindacati del settore bancario e alle rappresentanze di impresa che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un’anticipazione rispetto al momento di pagamento dell’Inps dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto Legge "cura-Italia".

ABI ha invitato le Banche, nell’applicare la Convenzione, ad evitare costi per i lavoratori che beneficeranno dell’anticipazione in coerenza con le finalità e la valenza sociale dell’iniziativa.

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI 

(art. 46 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020)

A decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”) è precluso per 5 mesi l’avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24, della L. 23 luglio 1991, n. 223. Sospese per il medesimo periodo le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo già in corso. Il datore di lavoro che nel periodo 23 febbraio/17 marzo ha provveduto al recesso del contratto di lavoro per motivo oggettivo, può revocare il recesso, a condizione che contestualmente faccia richiesta di intervento CIG.

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ultima modifica 2020-05-22T09:52:51+01:00
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